Art. 6.
(Monitoraggio, verifica e protocolli).

      1. Ogni unità di senologia invia annualmente, entro il 31 dicembre, al Ministro della salute, i dati relativi alle prestazioni e al monitoraggio della propria attività, secondo gli obiettivi di qualità e di risultato indicati dall'EUSOMA, con particolare riferimento al numero delle pazienti immesse negli studi di sperimentazione clinica. Ai fini del monitoraggio di qualità è considerata, tra gli altri indicatori, la disponibilità dell'unità ad accettare specializzandi e specialisti per periodi di formazione all'interno della propria struttura.
      2. L'unità di senologia deve essere dotata di protocolli scritti per la diagnosi e per il trattamento di ogni stadio del carcinoma mammario, predisposti, d'intesa

 

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tra loro, dai coordinamenti regionali istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in conformità alle Linee guida europee di garanzia di qualità nello screening mammografico e alle Prescrizioni di garanzia di qualità nella diagnosi della patologia mammaria dell'EUSOMA.
      3. Le unità di senologia sono tenute a incentivare l'attività di ricerca nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie mammarie.